Incarichi Professionali
RSPP/ASPP
La nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro; salvo i rari casi in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può coincidere con il datore di lavoro (All. II del d.lgs. 81/08), tale incarico può essere ricoperto solo ed esclusivamente da soggetti competenti ed adeguatamente formati.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ricopre, oggi più che mai, un ruolo professionale. Il tecnicismo normativo introdotto per la sicurezza in azienda consiglia che l'assunzione di tale incarico venga attribuita a soggetti “competenti” e titolari di specifici requisiti professionali.
Lo Studio Ferroli Associati, per il tramite dei suoi professionisti, è in grado di ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) nei diversi macro settori ATECO. La sicurezza in azienda impone, in virtù delle recenti novità normative, che l'incarico di RSPP venga presa in carico da personale qualificato capace di pensare e predisporre procedure analitiche a tutela della sicurezza dei lavoratori.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro dell'Azienda. Tale opportunità è disciplinata dagli artt. 31 e 32 e dall' All. II del d.lgs. 81/08. Resta inteso che il Datore di Lavoro dovrà, comunque, frequentare un corso di formazione specifico così da acquisire tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza.
Un'alternativa può essere quella di attribuire tale incarico ad un lavoratore. Formare un RSPP interno all'Azienda, diverso dal Datore di Lavoro, impone una frequentazione, da parte del soggetto designato, di corsi riconosciuti dalla Regione.
Può essere utile inoltre che il Datore di Lavoro-RSPP venga “affiancato” da uno o più Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP), per completare le competenze necessarie al ruolo.
