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Fgas

CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA IMPRESE SECONDO D.P.R. 43/2012 E REGOLAMENTO UE N°517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA (F-GAS)

L’iscrizione al Registro Telematico Nazionale delle Persone e delle Imprese Certificate (tenuto dal Ministero dell’Ambiente), resa obbligatoria dal DPR 43/2012, vincola l’operatore a conseguire la certificazione entro sei mesi dalla data di rilascio del certificato provvisorio.

Il DPR 43 dà compimento a quanto previsto dal Regolamento UE N°517/2014 che richiede, tra le altre cose, agli stati membri di attivare un sistema di certificazione del PERSONALE e delle AZIENDE coinvolte nell’utilizzo di gas fluorurati.

Le imprese che svolgono le attività previste dall’art. 8 c.2 del D.P.R. 43/2012 hanno l’obbligo di iscriversi al registro (in data 14 aprile 2013 è entrato in vigore il D.lgs n. 26/2013 che disciplina le sanzioni per le violazioni al reg. CE 842/2006 (vedi allegato in fondo alla pagina). Per far ciò, devono essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. Pertanto si pone un importante problema per tutte quelle imprese che devono affrontare questo percorso. Le imprese vengono certificate dall'organismo di certificazione accreditato se hanno predisposto e attuano il rispetto dei seguenti requisiti strumentali e strutturali:

  • impiego di personale certificato per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto; il regolamento tecnico di Accredia prescrive almeno 1 operatore certificato per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori;
  • il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione le procedure e gli strumenti necessari per svolgerle;
  • aver predisposto un Piano della Qualità (ai sensi della norma ISO 10005), dove vengono definite le modalità operative dell’impresa stessa.

La nostra formula vincente:  Riduzione dei costi/tempi = Software + Certificazione

In quest’ottica lo Studio Ferroli Associati s.a.s è a proporsi quale soggetto di comprovata esperienza nel settore avendo portato molte aziende alla certificazione e avendo ottimi rapporti con i più conosciuti enti di certificazione. Questo ci consente di portare a certificazione le imprese garantendo l'iscrizione al registro telematico nazionale  senza l'utilizzo di certificati temporanei. Offriamo inoltre il servizio di iscrizione al Registro telematico nazionale delle imprese certificate tramite procura in carta semplice. Avendo, inoltre, preparato uno strumento software per le aziende, il Quase online F-gas,  dedicato alle attività sottoposte ad obbligo del D.P.R. 43/2012 da parte degli installatori e manutentori che trattano gas fluororati (tenuta del registro gas, registro degli interventi, registro dell’impianto, piano della qualità, gestione strumenti di misura, ecc.), offre la possibilità di arrivare alla certificazione assicurandola in tempi molto rapidi, riducendo le uscite (grazie al nostro sistema che ci permette di lavorare in remoto) e quindi a costi contenuti.

Si precisa che la certificazione delle imprese da parte di un ente notificato ha una durata di 5 anni e si attua tramite il seguente percorso disciplinato da Accredia (organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento): 1 verifica iniziale funzionale all'emissione del certificato e 4 verifiche documentali per gli anni sucessivi.

 

Siamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti o preventivi senza alcun impegno, via email all’indirizzo info@studioferroli.it oppure attraverso l'apposito form o telefonicamente allo:

 

Se siete interessati alla certificazione dell'impresa secondo il Reg. 2015/2067 per FGAS inviateci il modulo raccolata dati compilato in tutte le sue parti:

Per approfondire scarica gli allegati.


modulo di raccolta dati
 Regolamento UE 517-2014 

 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 

 D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146  

 D.lgsn. 26 del 05 marzo 2013 - Sanzioni per violazioni al reg CE 842/2006 

 Nota Ministero Ambiente 01/02/2013 n. prot. 8831 

 elenco degli F-gas 



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